MACOMER. Riceviamo e pubblichiamo la Lettera firmata dai Consiglieri delle Opposizioni Macomeresi sulla procedura di estumulazione adottata dal Comune di Macomer e sulla quale le Minoranze sollevano una serie di dubbi.
Egr. Signor
SINDACO DI MACOMER
c.p.c.: Egr. Sig. SEGRETARIO COMUNALE
Segnaliamo formalmente alla Sua attenzione che la procedura di estumulazione ordinaria di cui allâordinanza n. 26 del 2.5.2016 â prot. 7709 è stata disposta in violazione del Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 9.7.2014, il quale - allâart. 45 comma 2 - prevede testualmente che âi servizi cimiteriali provvedono, almeno sei mesi prima dellâinizio delle operazioni, nei quali ricada la ricorrenza dei defunti, a dare informazioni in merito affiggendo specifici avvisi nellâalbo cimiteriale e collocando appositi cartelli in prossimità dei campi da esumare o dei gruppi di tombe, loculi, ossarini, da estumulare.â
Al contrario, lâavviso alla cittadinanza a firma del Segretario comunale, pubblicato in data 5.7.2016 prot. n. 8399 a seguito della citata ordinanza, assegna un termine di soli 60 giorni â successivamente prorogato fino 15.7.2016 - in palese difformità della norma regolamentare sopra riportata.
La invitiamo pertanto a voler impartire urgenti disposizioni per il rispetto integrale del Regolamento di polizia mortuaria, differendo il predetto termine ad una data non anteriore al 2.11.2016.
Segnaliamo inoltre lâesigenza che in sede consiliare venga compiuto un approfondito esame sulla tipologia delle centinaia di concessioni che lâAmministrazione comunale intende assoggettare ad estumulazione, partendo dallâassunto â tutto da verificare â che si tratti di concessioni scadute e quindi eventualmente rinnovabili a titolo oneroso.
Poiché parrebbe che la documentazione relativa a tali concessioni, gran parte delle quali rilasciate in un arco di tempo che va dagli anni â30 agli anni â60, non risulti reperibile presso lâarchivio comunale, appare del tutto illogico che le stesse vengano aprioristicamente considerate concessioni a termine e pertanto scadute e da rinnovare.
Infatti è del tutto evidente che - in tale ipotesi - il Comune già in passato avrebbe dovuto pretenderne il rinnovo alla prima scadenza utile o quantomeno nel caso, molto frequente, di riutilizzo dello stesso loculo per la tumulazione delle salme di altri congiunti.
Il fatto che ciò non sia avvenuto rende molto più verosimile che si tratti in realtà di concessioni perpetue ancora valide, dalle quali non derivano per i titolari ulteriori adempimenti, né in termini di rinnovo, né di pagamento di ulteriori diritti. Ciò rende plausibile anche lâeliminazione della relativa documentazione nellâambito delle procedure di distruzione periodica della documentazione cartacea superflua.
Deve essere inoltre considerato che le concessioni perpetue sono previste in tutte le delibere di Consiglio o Giunta comunale che in passato hanno disciplinato la materia, a fronte del versamento di un corrispettivo più elevato rispetto alle concessioni a scadenza decennale, ventennale e trentennale. Addirittura alcune delibere prevedono esclusivamente concessioni perpetue, come quella n. 197 adottata in data 2.10.1964 dalla Giunta comunale; analogamente la deliberazione consiliare n. 112 del 22.4.1970; negli stessi termini la delibera della Giunta comunale n. 604 del 14.9.1971.
Sulla base degli elementi sopra esposti, riteniamo che nellâaffrontare una materia tanto delicata, lâAmministrazione comunale debba operare in modo corretto ed ineccepibile, evitando inaccettabili forzature e scorciatoie ed assumendo come obbiettivo primario non le esigenze di cassa, ma lâaccertamento, il riconoscimento e la tutela dei diritti acquisiti dei titolari delle concessioni e dei loro eredi.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
Rita Atzori Federico Castori Giuseppe Ledda Giuseppe M. Pirisi Riccardo Uda