I bitcoin, e in particolare quasi tutte le criptovalute, saranno inclusi nel quadro RW del modello Redditi PF 2018 se possedute al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Questa è la innovativa indicazione contenuta in una risposta (non pubblica) data dall’agenzia delle Entrate a un interpello.
Nell’osservanza della risoluzione n. 72/E/2016 (unico documento di prassi che si è occupato delle valute virtuali a quelle estere), l’amministrazione ha dato comunicazione che – nel rispetto della circolare n. 38/E/2013 sul monitoraggio fiscale – anche le valute virtuali dovranno rispettare l’obbligo dichiarativo RW.
Posizione importantedata la prospettiva dell’imminente stagione dichiarativa, dal momento che sul punto c’era ancora troppa incertezza tra operatori e contribuenti: invece ormai è certo che chiunque sia in possesso dellecriptovalute nel 2017 dovrà preoccuparsi di inserirlenella compilazione del quadro RW. Oltre a questa fondamentale conclusione, il documento porta delle precisazioni anche sui profili Irpef e Ivafe che portano invece a grandi dubbi operativi anche in chiave RW.
L’impatto su Iva e Ivafe
In materia di Irpef, l’Amministrazione rievoca (e chiarisce) le conclusioni della risoluzione 72/E sottolineando che le valute virtuali, se possedute al di fuori del regime di impresa, possono dar vita ad un reddito diverso tassabile secondo i principi che si basanosulle operazioni aventi a oggetto valute tradizionali, previsti dall’articolo 67 del Tuir: può quindi rilevare ogni conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) realizzata in virtù di una cessione a termine o anche a pronti se la giacenza media dell’insieme dei “wallet” (portafoglio elettronico, evidentemente considerato l’equivalente di un deposito tradizionale ai fini dell’articolo 67) detenuti dal contribuente, va oltre il controvalore di 51.645,69 euro pari a sette giorni lavorativi.
La giacenza si calcola sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio, presente sul sito dove il contribuente ha comprato la valuta virtuale o in mancanza quello dove ha fatto la maggior parte delle operazioni. La plusvalenza (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili) va dichiarata nel quadro RT, usando il criterio Lifo in caso di vendite parziali, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%. Il costo, se non si può documentare, saràeventualmente calcolato dividendo l’importo del bonifico effettuato all’exchanger per il numero di criptovalute acquistate.
Ai fini Ivafe, al contrariodell’assimilazione tra wallet e depositi sopra accennata, l’Agenzia sottolineacome le criptovalute non siano soggette a tassazione in quanto l’imposta si applica solamente ai depositi e conti correnti di natura “bancaria”.
Criptovalute: L’obbligo di dichiarazione
Sulla base di questo quadro, il documento lascia come giusto che sia adito ad alcune domande: l’obbligo di RW esiste a prescindere dal realizzo di un reddito imponibile nel periodo d’imposta? La risposta non può che essere positiva, per coerenza con i requisiti di compilazione del quadro RW .
E inoltre, si applica la soglia di 15mila euro prevista per depositi e conti correnti bancari? La risposta in questo caso appare negativa, tenendo contodell’assenza di riferimenti espliciti nel documento e in particolare la conclusione raggiunta ai fini Ivafe. È questo il punto più spinoso, perché oltre agli investitori più esperti, sono molti i contribuenti che, a causa dall’onda mediatica degli ultimi mesi, hanno investito piccole somme, non solo su bitcoin ma anche su altre criptovalute come monero. Per informazioni su monero visita il sito https://criptovalute.io/monero
Infine, nel documento si sottolinea che l’investimento in criptovalute va controllato usando il cambio al 31 dicembre (o alla data di vendita), rilevato sul sito utilizzato per l’acquisto, e il codice 14 «altre attività estere di natura finanziaria» in colonna 3.