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Gioco d'Azzardo, la Questura diffonde la Nuova Tabella: Sanzioni fino a 50 mila Euro e revoca della Licenza

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Il Questore Paolo Fassari pubblicizza la nuova tabella dei giochi proibiti prevista dall’articolo 110 T.U.L.P.S. destinata agli esercizi pubblici, ai circoli privati, ai parchi di divertimento.

Tante le novità rispetto al passato – l’ultimo atto amministrativo risale al 2003. Tra tutte l’inserimento di nuove tipologie di giochi d’azzardo tra cui il Texas Holdem Poker con il conseguente divieto di promuovere e organizzare tornei nell’ambito della provincia di Nuoro nonché il divieto generalizzato esteso ai minori di 18 anni di partecipare a giochi automatici ed elettronici sia legati a scommesse che di mero intrattenimento a pagamento (le cd. slot e i giochi di abilità senza vincita di denaro).

Come noto il Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 (decreto Balduzzi) – nell’ottica della prevenzione della ludopatia - ha previsto all’art. 7 comma 8 il divieto di accesso ai minori nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro ovvero nelle sale scommesse su eventi sportivi e non.

Negli ultimi anni accanto ai predetti apparecchi con scheda incorporata (AWP) si è diffusa altra categoria che prevede anch’essa la vincita di denaro denominata video lotteria (in gergo VLT) il cui gioco si attua attraverso terminali connessi con un sistema centrale installati esclusivamente in sale o agenzie dedicate al gioco in numero proporzionato all’estensione della superficie del locale (puntata da 50 centesimi a 10 euro vincita massima 5000 euro).

Le ultime statistiche evidenziano che la Sardegna soffre l’indice più elevato di dispersione ed evasione scolastica.

La provincia di Nuoro ha un rapporto tra il numero degli esercizi adibiti al gioco (586) e le persone residenti pari al doppio della media nazionale (272 contro 551) con un rapporto di un apparecchio ogni 111 abitanti.

Con la tabella adottata si è voluto estendere tale divieto anche ai locali ove sono installate apparecchiature attivabili con moneta metallica non superiore ad un euro a partita che distribuiscono premi di piccola oggettistica, ovvero quelli attivabili con moneta non superiore ai 50 centesimi che non distribuiscono premi ma per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore.

Costituisce preciso obbligo del titolare dell’esercizio o del locale identificare i minori mediante richiesta di esibizione del documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Le sanzioni per i contravventori arrivano sino a un massimo di 50.000 euro e prevedono la revoca della licenza.

La tabella dei giochi proibiti è stata trasmessa a tutti i comuni della provincia cui i gestori dovranno rivolgere apposita richiesta per l’esercizio delle attività di gioco alle nuove condizioni con l’affissione della stessa nei locali dove sono installate le apparecchiature.

Il contrasto alla dipendenza ludopatica, a prescindere dall’importante sbarramento adottato, trova piena efficacia nella prevista adozione dei provvedimenti regolamentari che nulla attengono però alla materia dell’ordine e della sicurezza pubblica (come recentissime pronunce di TAR e Consiglio di Stato hanno confermato) rientrando nelle competenze delle autonomie locali.

Regolamentare la disciplina del gioco, fissare orari e distanze minime dai c.d. luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture sanitarie) e da altre sale giochi nell’ottica di un costante monitoraggio dei punti gioco, costituiscono attività che perseguono finalità socio sanitarie riconducibili agli enti pubblici territoriali.

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