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La Sentenza del TAR non basta: la Provincia riclassifica il Depuratore di Macomer come “Industriale”

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MACOMER. Le acque reflue trattate dal Depuratore Consortile di Macomer sono da qualificarsi come “Industriali” e non come “Urbane”: questo, in estrema sintesi, la decisione assunta dal Settore Ambiente della Provincia di Nuoro che, con un documento articolato e per certi versi anche esclusivo nei contenuti, “ribaltanei fatti la Sentenza emessa dal TAR esattamente un anno fa, ma anche bolla come “palesemente inverosimile” la tesi prospettata dal Consorzio rispetto ai miscugli trattati e ribadisce che nelle acque reflue provenienti dall'Impianto di Rifiuti di Tossilo sono presenti sostanze pericolose.

Andiamo per ordine, perché la questione è di una complessità estrema ed anche i termini per semplificare i fatti e renderli usufruibili ai lettori possono risultare fuorvianti.

Chiariamo immediatamente, a scanso di equivoci, che il termine ribaltare è messo tra virgolette non a caso: l'Ente Provinciale infatti, chiaramente, non può ribaltare una Sentenza del Tribunale Amministrativo (che aveva decretato la classificazione “urbana” del Depuratore) passata in giudicato.

Non la “ribalta” quindi “giuridicamente”, ma la Sentenza del TAR, si legge nel documento Provinciale, “non vale a precludere alla Provincia di avviare, come ha avviato, il procedimento in oggetto, poiché lo stesso, nel rispetto del giudicato formatosi sulla predetta pronuncia, afferisce ad una situazione di fatto diversa da quella oggetto di vaglio del giudice amministrativo”.

Ecco il punto dunque: i tecnici della Provincia effettuano un sopralluogo presso l'Impianto di Macomer il 23 Giugno del 2017 e accertano “elementi sostanziali che la Sentenza del Tar non ha affatto considerato e che non hanno formato perciò oggetto di decisione giudiziaria.

Quali sono questi elementi sostanziali e fattuali accertati?

Riguardano le modalità ed il luogo di formazione del miscuglio di acque reflue urbane e industriali trattate nel Depuratore di Macomer: i tecnici accertano infatti che il miscuglio delle acque provenienti dai 4 distinti collettori si realizza solo all'interno dell'impianto e nel corso del trattamento, esattamente nella sezione di pre-denitrificazione (e non quindi nella rete fognaria o prima dell'ingresso in Depuratore), e che un primo parziale miscuglio avviene a monte della sezione di grigliatura meccanica ( si tratta delle acque provenienti 1 - dall'agglomerato urbano di Macomer e dalla zona industriale di Bonu Trau, 2 – dall'agglomerato di Birori, 3 – dalla zona industriale di Tossilo) ma che questo non comprende quelle provenienti dall'Impianto Trattamento Rifiuti di Tossilo.

Dove avvengono i campionamenti per la verifica della qualità delle acque e la misurazione della portata?

Entrambi avvengono sempre all'interno dell'impianto, con strumenti ubicati a valle della sezione dissabbiatura ed entrambi esaminano solo il miscuglio parziale formato dalle acque dei primi 3 collettori, escludendo quindi quelle provenienti dall'Impianto della Tossilo S.p.A., campionate tramite un autocampionatore e un misuratore di portata esclusivi.

Una situazione che, secondo la Provincia, è assai diversa da quella esaminata dal TAR e che non consente l'applicazione del richiamato principio della prevalenza di acque domestiche: “non è possibile accertare la prevalenza di acque domestiche rispetto alle industriali nel miscuglio delle acque trattate nell'impianto di depurazione, anche perché le acque provenienti dagli agglomerati di Macomer e Birori sono esse stesse un miscuglio di acque domestiche, industriali ovvero meteoriche di dilavamento in proporzioni non note e non determinabili con certezza” - s'insiste nel documento del Settore Ambiente col quale, il 18 Ottobre 2017, si è dato avvio al procedimento di riclassificazione ( inseriamo il documento integralmente).

Per questa ragione il caso del Depuratore di Tossilo è, secondo l'Amministrazione Provinciale, fuori dalla definizione di “Urbano”.

Nel tentativo di opporsi alla riclassificazione, il Consorzio aveva scritto alla Provincia chiedendo di sospendere il procedimento in quanto la classificazione del refluo era stata già accertata giuridicamente dal Tar e la nuova procedura sembrava essere “un ingiusto accanimento”, precisando anche che l'impianto di Macomer nasce come Urbano e che “solo in tale precisa qualificazione è in grado di operare garantendo un tendenziale equilibrio di bilancio”.

Nella Determinazione n. 1488 datata 29 Novembre 2017 la Provincia si sofferma però a ricostruire i passaggi che hanno portato alla riclassificazione, ed è qui che bolla come “palesemente inverosimile” e “priva di fondamento” la tesi sostenuta dal Consorzio sulla ripartizione dei carichi trattati nell'impianto.

Scrive la Provincia che dai dati forniti dal Consorzio “risulta nullo il contributo di acque reflue industriali nelle acque reflue prodotte dall'agglomerato urbano di Macomer, raccolte nella rete fognaria e convogliate all'impianto di depurazione consortile di Tossilo. Tale ultimo dato citato è da ritenersi inattendibile, in quanto appare palesemente inverosimile che nella rete fognaria di Macomer siano totalmente assenti scarichi di acque reflue industriali provenienti da utenze non domestiche – e che, aggiunge - il dato di provenienza consortile è oggettivamente smentito dalle informazioni fornite, a seguito di apposita richiesta effettuata nell'ambito di uno specifico approfondimento istruttorio, dalla società Abbanoa S.p.A.”.

Abbanoa infatti certifica 12 attività con scarico industriale nel solo agglomerato di Macomer: scarichi che quindi confluiscono nelle rete urbana della Città, creando già a monte un miscuglio urbano-industriale.

Nelle argomentazioni alla Determina infine non si sfugge neppure dal passaggio sulla Tossilo S.p.A. e si rimarca nuovamente che “dalla documentazione agli atti si rileva che nelle acque reflue industriali provenienti dell'impianto IPPC di trattamento e smaltimento dei rifiuti della società Tossilo S.p.A. e convogliate al depuratore consortile sono presenti sostanze pericolose di cui all'art. 2, co. 1, lettera s) e allegato 6 della Disciplina regionale degli scarichi e che dette sostanze sono presenti anche nelle acque reflue in ingresso e/o in uscita dall'impianto di depurazione consortile” e si ricorda che dall'elenco delle sostanze pericolose da sottoporre a verifica sono escluse le Diossine, ma solo fino al ripristino dell'attività d'incenerimento della stessa Tossilo S.p.A.

Nel riclassificare il Depuratore Macomerese quale “impianto di scarico di acque reflue industrialila Provincia impartisce ovviamente una serie di prescrizioni, fissando per esempio il limite di emissione per il parametro Escherichia coli non superiore a 5.000 UFC/100ml, la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale rispettivamente di 1 e 10 mg/l e verifiche frequenti sui parametri quali BOD5, COD, solidi speciali totali, pH, temperatura, arsenico, cadmio, cromo totale, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, cloro attivo libero, solfati, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, idrocarburi totali , fenoli, grassi e olii animali/vegetali, tensioattivi totali, solventi clorurati, saggio di tossicità acuta, tallio, trialometani.

Difficile ovviamente immaginare che il Consorzio non impugni nuovamente la Determina Provinciale, così come aveva fatto con la famosa Determinazione n.1332 del 10 Agosto 2015 con la quale il Settore Ambiente aveva autorizzato in via transitoria lo scarico delle acque reflue del Depuratore nel Rio Orovo' classificandole, e quindi modificando la precedente classificazione, proprio come “acque reflue industriali” e vietando sia il trattamento dei Rifiuti Liquidi presso l'impianto consortile, sia il riutilizzo in agricoltura dei Fanghi prodotti dal medesimo impianto.

Il problema di fondo era la presenza di sostanze pericolose nelle acque provenienti dagli scarichi della Tossilo S.p.A. e convogliate in un Depuratore classificato come “Urbano”, inadatto quindi a trattare quel tipo di sostanze.

Il TAR Sardegna, con Sentenza pubblicata il 14 Dicembre del 2016, si era espresso sul ricorso presentato dal Consorzio Industriale di Macomer che ne chiedeva l'annullamento, accogliendolo parzialmente e dando ragione al Consorzio sulla natura “Urbana” del Depuratore e, di conseguenza, sulla possibilità di smaltire in Agricoltura dei Fanghi prodotti ( che dipende dalla classificazione, perché quelli prodotti in impianti di tipo industriale non possono essere usati in agricoltura ), ma lasciando parzialmente aperta la questione dei Rifiuti Liquidi (che possono essere smaltiti nell'Impianto di Scarichi Urbani in Deroga alla Legge , ma solo con la pronuncia favorevole della Provincia) e respingendo invece la richiesta di annullamento dell'obbligo di dotarsi di sistemi adsorbenti per trattare sostanze pericolose in quanto ispirata legittimamente al “principio di precauzione”.

Oggi la classificazione del Depuratore Consortile di Macomer è nuovamente, e per certi versi anche clamorosamente, “Industriale”, nonostante la Sentenza del TAR fosse esattamente di segno opposto, con tutto quel che ne consegue. Difficile però credere che la partita sia davvero chiusa.

 

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