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"La sentenza richiamata dal Prof. Franzese non riguarda il merito dei fatti" : sul Mobbing al Satta di Macomer interviene la vittima delle condotte vessatorie

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MACOMER. Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota inviata alla nostra Redazione da Giovanna Piga, lavoratrice dell'Istituto Satta di Macomer alla quale il Tribunale di Oristano ( Sezione Lavoro) ha riconosciuto il risarcimento danni per aver subito condotte vessatorie dall'allora dirigente scolastico Raffaele Franzese. La nota che pubblichiamo di seguito risponde a quella precedentemente inviata dallo stesso Dirigente ( leggi qui). 

"Per il puntuale e completo chiarimento dei termini della vicenda processuale richiamata nell'articolo in oggetto si precisa:
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza non definitiva n.142/2014 pubblicata il 14/05/2014, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria della sottoscritta in quanto " vittima di condotte mobbizzanti da parte del Dirigente Scolastico Raffaele Franzese", dichiarato carente di legittimazione passiva esclusivamente perchè non rivestiva il ruolo "formale" di datore di lavoro, riconosciuto in capo al MIUR, e non perchè estraneo alle condotte vessatorie, ritenute fondate e sussistenti dal Giudice, che ha accertato e dichiarato di avere la sottoscritta "subito una lesione dell'integrtià psico-fisica eziologicamente derivante dalle medesime".

In accoglimento del ricorso ha, per l'effetto, condannato il MIUR, datore di lavoro e responsabile civile per i comportamenti illeciti tenuti dai propri dipendenti, qual'era all'epoca dei fatti il Franzese, al risarcimento del danno biologico patito da chi scrive a causa delle condotte vessatorie poste in essere in suo danno dal Dirigente Scolastico, da quantificare mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Con successiva sentenza del 12 Aprile 2017, lo stesso Tribunale ha disposto la liquidazione del danno oltre al pagamento delle spese processuali, a carico del MIUR.

La sentenza richiamata dal Prof. Franzese nella sua richiesta di rettifica e da voi pubblicata, attiene alla riforma, esclusivamente in punto di spese processuali, nella Sentenza non definitiva n.79/2012, con la quale il Tribunale di Oristano in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, nel dichiarare la inammissibilità, per carenza di legittimazione passiva del Professor Franzese, aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Tale Sentenza della Corte d'Appello non riguardava pertanto, nè può riguardare, il merito dei fatti dedotti in causa e ritenuti provati dalle successive sentenze del 14 Maggio 2014 e del 12 Aprile 2017.

Quanto sopra si ritiene doveroso puntualizzare al fine di evitare interpretazioni strumentali della vicenda processuale in questione"
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